Art. 62
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
In vigore dal 28 lug 2015
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
(, paragrafo 3, del codice)
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’, le seguenti operazioni:
a)
le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b)
la scomposizione e la composizione di confezioni;
c)
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d)
la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
e)
le operazioni di pittura e lucidatura;
f)
la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g)
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;
h)
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i)
l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j)
la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k)
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l)
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m)
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n)
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
o)
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p)
la macellazione degli animali;
q)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.
Storico versioni
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