Art. 60 · Prodotti interamente ottenuti

Art. 60

Prodotti interamente ottenuti

In vigore dal 28 lug 2015
Prodotti interamente ottenuti (, paragrafo 3, del codice) 1.   Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell’Unione: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi; h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g); i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k). 2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro; b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri; d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri; e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri. 3.   I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri. 4.   Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-60