Art. 59 · Requisiti di carattere generale

Art. 59

Requisiti di carattere generale

In vigore dal 28 lug 2015
Requisiti di carattere generale (, paragrafo 3, del codice) 1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario: a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. 2.   Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'. 3.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l’origine dei prodotti ottenuti nell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-59