Art. 58 · Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

Art. 58

Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

In vigore dal 28 lug 2015
Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate. L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» sia identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte. Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione. 3.   Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l’origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 4.   Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata. Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti: a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell’autorizzazione; o b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme d’origine.
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