Art. 57.tit_1 · Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

Art. 57.tit_1

Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

In vigore dal 28 lug 2015
(, paragrafo 3, del codice)
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