Art. 56
Cumulo ampliato
In vigore dal 28 lug 2015
Cumulo ampliato
(, paragrafo 3, del codice)
1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a)
i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;
b)
l’impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.
La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un’altra richiesta.
Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.
Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all’, paragrafo 1.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
Storico versioni
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