Art. 54 · Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

Art. 54

Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

In vigore dal 28 lug 2015
Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia (, paragrafo 3, del codice) 1.   Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’, paragrafo 1. 2.   Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-54