Art. 54
Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia
In vigore dal 28 lug 2015
Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia
(, paragrafo 3, del codice)
1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’, paragrafo 1.
2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
Storico versioni
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