Art. 53
Cumulo bilaterale
In vigore dal 28 lug 2015
Cumulo bilaterale
(, paragrafo 3, del codice)
In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell’Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’, paragrafo 1.
Gli articoli da 41 a 52 e le disposizioni riguardanti il controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall’Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
Storico versioni
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