Art. 51
Assortimenti
In vigore dal 28 lug 2015
Assortimenti
(, paragrafo 3, del codice)
Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
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