Art. 45 · Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Art. 45

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

In vigore dal 28 lug 2015
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (, paragrafo 3, del codice) 1.   Fatti salvi gli , i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell’ sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell’elenco dell’allegato 22-03. 2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un’ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-45