Art. 42 · Principio di territorialità

Art. 42

Principio di territorialità

In vigore dal 28 lug 2015
Principio di territorialità (, paragrafo 3, del codice) 1.   Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato. 2.   Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982). 3.   I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell’esportazione.
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