Art. 37 · Definizioni

Art. 37

Definizioni

In vigore dal 28 lug 2015
Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: 1. «paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 2. «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio; 3. «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; 4. «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; 5. «merci»: sia i materiali che i prodotti; 6. «cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell’Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario; 7. «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell’Unione; 8. «cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato; 9. «cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato; 10. «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito; 11. «gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale; 12. «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); 13. «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati; 14. «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all’impresa appaltante; 15. «contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce; 16. «peso netto»: il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo; 17. «capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004; 18. «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato; 19. «spedizione»: i prodotti: a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica; 20. «esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione; 21. «esportatore registrato»: a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell’esportazione di prodotti nell’ambito del sistema verso l’Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale; oppure c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all’interno del territorio doganale dell’Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»); 22. «attestazione di origine»: l’attestazione redatta dall’esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.
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