Art. 36 · Elementi neutri e imballaggio

Art. 36

Elementi neutri e imballaggio

In vigore dal 28 lug 2015
Elementi neutri e imballaggio ( del codice) 1.   Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto. 2.   Se, in base alla regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (12), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all’allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.
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