Art. 35 · Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Art. 35

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

In vigore dal 28 lug 2015
Accessori, pezzi di ricambio e utensili ( del codice) 1.   Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce. 2.   I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. 3.   Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e b) sono caratteristici di queste merci e c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-35