Art. 33 · Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

Art. 33

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

In vigore dal 28 lug 2015
Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate (, paragrafo 2, del codice) Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’ del codice. Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo. Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.
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