Art. 253
Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1o maggio 2016
In vigore dal 28 lug 2015
Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell’ del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
a)
se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;
b)
se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.
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