Art. 251 · Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

Art. 251

Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

In vigore dal 28 lug 2015
Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016 1.   Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità: a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore; b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione conformemente all’, paragrafo 1. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.
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