Art. 248 · Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione

Art. 248

Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione

In vigore dal 28 lug 2015
Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione ( del codice) 1.   Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all’ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi. 2.   Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull’uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.
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