Art. 245
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza
In vigore dal 28 lug 2015
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza
[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Fatto salvo l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:
a)
energia elettrica;
b)
merci esportate mediante conduttura;
c)
invii di corrispondenza;
d)
merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale;
e)
effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
f)
le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g)
le merci di cui all’, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:
i)
palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;
ii)
container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;
iii)
mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;
h)
merci corredate di carnet ATA e CPD;
i)
le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
j)
merci trasportate su navi che circolano tra porti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
k)
merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
l)
armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;
m)
le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
i)
merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;
ii)
merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;
iii)
articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;
n)
le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
o)
le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;
p)
le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
2. La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:
a)
se una nave che trasporta le merci tra porti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;
b)
se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;
c)
se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
d)
se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell’Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
e)
se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione, a condizione che
i)
il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell’ o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
ii)
le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
iii)
per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
f)
se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
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