Art. 245 · Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

Art. 245

Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

In vigore dal 28 lug 2015
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza [Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice] 1.   Fatto salvo l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci: a) energia elettrica; b) merci esportate mediante conduttura; c) invii di corrispondenza; d) merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale; e) effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto; f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; g) le merci di cui all’, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto: i) palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette; ii) container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container; iii) mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto; h) merci corredate di carnet ATA e CPD; i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; j) merci trasportate su navi che circolano tra porti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione; k) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione; l) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari; m) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione: i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore; ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore; iii) articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore; n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali; o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo; p) le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio. 2.   La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti: a) se una nave che trasporta le merci tra porti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto; b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto; c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio; d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell’Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione; e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione, a condizione che i) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell’ o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze; ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario; f) se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-245