Art. 244
Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza
In vigore dal 28 lug 2015
Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza
(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)
1. La dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 263 del codice è presentata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
a)
in caso di trasporto marittimo:
i)
per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell’Unione;
ii)
per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
iii)
per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
iv)
per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
b)
in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
c)
in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un’ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione;
d)
in caso di trasporto ferroviario:
i)
se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno all’ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di uscita;
ii)
in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (19), essa è presentata presso l’ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all’, paragrafo 7, di tale regolamento.
3. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell’Unione:
a)
se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto intermodale);
b)
se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto combinato).
4. I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.
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