Art. 240 · Autorizzazione

Art. 240

Autorizzazione

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazione ( del codice) 1.   Un’autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire: a) che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento; b) che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all' del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte. 2.   Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell’, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti: a) carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni; b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l’aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati; c) materiali e attrezzature. 3.   Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione; b) il ricorso al regime non può avere come conseguenza l’elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate. Il primo comma non si applica se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’, paragrafo 3, del codice.
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