Art. 231.tit_1 · Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove

Art. 231.tit_1

Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove

In vigore dal 28 lug 2015
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-231.tit_1