Art. 228
Imballaggi
In vigore dal 28 lug 2015
Imballaggi
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:
a)
imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
b)
imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione pieni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-228