Art. 219
Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
In vigore dal 28 lug 2015
Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell’Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;
b)
le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.
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