Art. 218 · Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale

Art. 218

Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale

In vigore dal 28 lug 2015
Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale (, paragrafo 1, e , paragrafo 4, del codice) 1.   Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell’Unione in esenzione totale dai dazi all’importazione in conformità all’ ed è stato restituito a un’impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione. Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall’impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all’interno del territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto. La data di entrata nel territorio doganale dell’Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell’ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata. 2.   Un’autorizzazione per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione. 3.   Nel caso di cui all', paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.
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