Art. 216 · Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi

Art. 216

Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi

In vigore dal 28 lug 2015
Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi [, paragrafo 2, lettera d), del codice] 1.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell’Unione all’interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone: a) una persona stabilita al di fuori di tale territorio; b) una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio. 2.   L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione.
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