Art. 214 · Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione

Art. 214

Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione [, paragrafo 2, lettera d), del codice] Le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo; b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto; c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza; d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.
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