Art. 212
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto
In vigore dal 28 lug 2015
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. Ai fini del presente articolo il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.
2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l’ammissione temporanea a norma dell’ o di un altro atto in conformità all’, l’autorizzazione è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un’altra persona. In questo caso l’autorizzazione è concessa a quest’ultima persona.
3. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:
a)
sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
b)
sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli .
Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.
Storico versioni
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