Art. 210 · Container

Art. 210

Container

In vigore dal 28 lug 2015
Container [, paragrafo 2, e , paragrafo 2, lettera d), del codice] 1.   L’esenzione totale dai dazi all’importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature: a) identità del proprietario o dell’operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d’identificazione consacrato dall’uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere; b) marchi e numeri d’identificazione del container adottati dal proprietario o dall’operatore; c) tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse. Per i container di trasporto merci destinati all’uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l’identificazione del proprietario o dell’operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati. 2.   Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all’, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell’Unione. Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell’ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.
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