Art. 205
Luogo di presentazione di una domanda
In vigore dal 28 lug 2015
Luogo di presentazione di una domanda
(, paragrafo 1, del codice)
1. In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all’autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.
2. In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell’, un atto in conformità all’ o un carnet ATA o CPD in conformità all’ è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l’ammissione temporanea.
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