Art. 204 · Disposizioni generali

Art. 204

Disposizioni generali

In vigore dal 28 lug 2015
Disposizioni generali [, paragrafo 1, lettera a), del codice] Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l’uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa. Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell’ambito del regime.
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