Art. 201 · Vendita al dettaglio

Art. 201

Vendita al dettaglio

In vigore dal 28 lug 2015
Vendita al dettaglio (, paragrafo 1, lettera b), del codice) Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni: a) in esenzione dai dazi all’importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione; b) in esenzione dai dazi all’importazione a membri di organizzazioni internazionali; c) in esenzione dai dazi all’importazione a membri delle forze NATO; d) in esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di accordi diplomatici o consolari; e) a distanza, anche via Internet.
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