Art. 200
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo
In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo
[, paragrafo 4, lettera e), del codice]
Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:
a)
il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell’Unione;
b)
il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
Storico versioni
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