Art. 20 · Termini

Art. 20

Termini

In vigore dal 28 lug 2015
Termini (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione delle decisioni ITV e IVO è sospesa conformemente all', paragrafo 10, lettera a), del codice, il termine per l'adozione della decisione di cui all', paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine è assicurata. La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un’ulteriore proroga non superiore a cinque mesi. 2.   Il periodo di tempo di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l’analisi che l’autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.
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