Art. 19 · Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

Art. 19

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

In vigore dal 28 lug 2015
Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti [, paragrafo 1, terzo comma, e , paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate. 2.   Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. 3.   Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine («IVO»), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
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