Art. 189 · Applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito in casi specifici

Art. 189

Applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito in casi specifici

In vigore dal 28 lug 2015
Applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito in casi specifici (, paragrafo 2, del codice) Quando merci dell’Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell’Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno di cui all’, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi: a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune; b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell’utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune; c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione a condizione che siano vincolate al regime di transito esterno conformemente all’, paragrafo 4, del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-189