Art. 175 · Conto di appuramento

Art. 175

Conto di appuramento

In vigore dal 28 lug 2015
Conto di appuramento [, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 1, del codice] 1.   Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all’ o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell’autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’appuramento. L’ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l’obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario. 2.   Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto. 3.   Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell’allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall’ufficio doganale di controllo. 4.   Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all', paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento. 5.   Se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l’appuramento, il titolare dell’autorizzazione presenta il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1. 6.   Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
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