Art. 174
Termine per l’appuramento di un regime speciale
In vigore dal 28 lug 2015
Termine per l’appuramento di un regime speciale
(, paragrafo 4, del codice)
1. Su richiesta del titolare del regime, il termine per l’appuramento specificato nell’autorizzazione concessa in conformità all’, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.
2. Se il termine per l’appuramento scade a una data precisa per l’insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l’appuramento sia automaticamente prorogato per l’insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-174