Art. 173
Validità dell’autorizzazione
In vigore dal 28 lug 2015
Validità dell’autorizzazione
(, paragrafo 5, del codice)
1. Se un’autorizzazione è concessa in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell’autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione prende effetto.
2. Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l’autorizzazione si riferisca a merci di cui all’allegato 71-02.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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