Art. 17
Periodo di sospensione di una decisione
In vigore dal 28 lug 2015
Periodo di sospensione di una decisione
[, paragrafo 4, lettera b), del codice]
1. Nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.
Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:
a)
il destinatario della decisione;
b)
la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
c)
la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.
2. Nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal destinatario della decisione conformemente all’, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.
Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l’adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.
3. Se, a seguito della sospensione di una decisione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all’, paragrafo 3, all’ o all’ del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-17