Art. 168 · Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo

Art. 168

Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo

In vigore dal 28 lug 2015
Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo (, paragrafo 4, del codice) 1.   Se non è richiesto un esame delle condizioni economiche e le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’, paragrafo 3, del codice. Il primo comma non si applica se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi indicati all’, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s). 2.   Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione e immessi in libera pratica entro un anno dalla loro riesportazione, l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’, paragrafo 3, del codice.
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