Art. 167 · Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo

Art. 167

Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo

In vigore dal 28 lug 2015
Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo (, paragrafo 5, del codice) 1.   Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni: a) la trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02; b) la riparazione; c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione; d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari; e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all’ del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); f) la trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni: i) l’indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste; ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell’Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l’operazione commerciale proposta economicamente sostenibile; iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale; iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR; g) la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica; h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale; i) la trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un’autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche; j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare; k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili, per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea; l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all’importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio (18); m) la trasformazione di merci in campioni; n) il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione; o) la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710 , 2710 o 2902 ; p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti; q) la denaturazione; r) le manipolazioni usuali di cui all’ del codice; s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell’allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica. 2.   L’indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi: a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all’interno del territorio doganale dell’Unione; b) l’indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste; c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l’operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.
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