Art. 163 · Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana

Art. 163

Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana

In vigore dal 28 lug 2015
Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana [, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 1, del codice] 1.   Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all’allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi: a) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all’, lettera b); b) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all’uso finale previsto; c) se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo; d) se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo; e) se è stata concessa un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione; f) se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l’operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) dichiarazione semplificata; b) sdoganamento centralizzato; c) iscrizione nelle scritture del dichiarante; d) se è chiesta un’autorizzazione diversa da quella per l’ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro; e) se è chiesto l’uso di merci equivalenti in conformità all’ del codice; f) se l’autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all’, paragrafo 6, del codice; g) se si applica l’, paragrafo 1, lettera f); h) se è chiesta un’autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all’, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo. 3.   Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all’. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana. 4.   L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni: a) le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'; b) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'; c) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell' considerate effettuate a norma dell'. 5.   I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l’ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un’associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell’allegato A, , lettera d), della convenzione di Istanbul; b) il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell’ambito della quale è stato rilasciato; c) il carnet è certificato dalle autorità doganali; d) il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell’Unione.
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