Art. 162 · Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

Art. 162

Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione (, paragrafo 1, del codice) 1.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.
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