Art. 155 · Autorizzazione all’emissione di note di pesatura delle banane

Art. 155

Autorizzazione all’emissione di note di pesatura delle banane

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazione all’emissione di note di pesatura delle banane (, paragrafo 3, del codice) Le autorità doganali concedono un’autorizzazione per l’emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione («note di pesatura delle banane») se il richiedente dell’autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) soddisfa il criterio di cui all’, lettera a), del codice; b) partecipa all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione; c) offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura; d) dispone di un impianto di pesatura adeguato; e) tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.
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