Art. 154 · Notifica dello svincolo delle merci

Art. 154

Notifica dello svincolo delle merci

In vigore dal 28 lug 2015
Notifica dello svincolo delle merci [, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Se la dichiarazione relativa a un regime doganale o a una riesportazione è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali, per notificare al dichiarante lo svincolo delle merci, possono utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici. 2.   Se le merci si trovavano in deposito temporaneo prima dello svincolo e le autorità doganali devono informare in merito allo svincolo delle merci il titolare dell’autorizzazione di gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, le informazioni possono essere fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
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