Art. 148 · Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci

Art. 148

Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci

In vigore dal 28 lug 2015
Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci (, paragrafo 2, del codice) 1.   Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione; b) le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore; c) al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore; d) è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell’ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore. 2.   Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione; b) le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario; c) lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare; d) le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate. 3.   Se merci che sono state vendute nell’ambito di un contratto a distanza quale definito all’, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana; b) le merci sono state esportate per essere rispedite all’indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore. 4.   Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi: a) se le merci sono state svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione; b) se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana; c) se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali; d) se è concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all’, paragrafo 2, del codice; e) se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell’, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo. 5.   Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all’esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all’importazione, di restituzioni o di altri importi all’esportazione o di altre misure particolari all’esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, b) se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l’accettazione della dichiarazione; c) il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti; d) il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci; e) eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.
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