Art. 134 · Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

Art. 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

In vigore dal 28 lug 2015
Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali (, paragrafo 3, del codice) 1.   Le seguenti disposizioni si applicano agli scambi di merci unionali di cui all’, paragrafo 3, del codice: a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice; b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice; c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento; d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento. 2.   Qualsiasi persona può adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 mediante la presentazione di una fattura o di un documento di trasporto nei casi seguenti: a) quando le merci sono spedite dal territorio fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all’interno dello stesso Stato membro; b) quando le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale da un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all’interno dello stesso Stato membro; c) quando le merci sono spedite da un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso il territorio fiscale speciale all’interno dello stesso Stato membro; d) quando le merci sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, dal territorio fiscale speciale all’interno dello stesso Stato membro.
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