Art. 131
Trasbordo
In vigore dal 28 lug 2015
Trasbordo
(, paragrafo 3, del codice)
1. In caso di trasbordo di prodotti e merci di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e), verso navi riceventi diverse da navi da pesca dell'Unione o da navi officina dell'Unione, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita mediante una stampa della dichiarazione di trasbordo della nave ricevente, accompagnata da una stampa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.
2. Qualora vengano effettuati più trasbordi viene inoltre presentata una stampa di tutte le dichiarazioni di trasbordo.
Storico versioni
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