Art. 13 · Proroga del termine per l’adozione di una decisione

Art. 13

Proroga del termine per l’adozione di una decisione

In vigore dal 28 lug 2015
Proroga del termine per l’adozione di una decisione (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se, dopo l’accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l’adozione di una decisione di cui all’, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione. 2.   Ove si applichi l’, paragrafo 1, il termine per l’adozione della decisione di cui all’, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga. 3.   Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un’altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione. 4.   Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale e le autorità doganali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.
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